Riceviamo e pubblichiamo l'ordinanza in vigore nel Comune di Sperlonga per tutta la durata della stagione estiva (1 aprile - 31 ottobre) che, naturalmente, resterà in vigore anche durante questi giorni di festa.
ORDINANZA N. 59 del 13.06.2011
I L CAPO DEL SETTORE
VISTA la precedente Ordinanza balneare n. 57/2007 emessa in data 02.07.2007;
RITENUTO opportuno coordinare e raccogliere in un unico contesto le modifiche sinora apportate alla vigente ordinanza balneare, nonché ad adeguarne l’articolato alle sopravvenute normative di settore;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore efficacia del servizio di sicurezza dei bagnanti e ridurre il rischio di incidenti, confermare l’istallazione obbligatoria per ogni concessionario di una torretta di avvistamento da localizzare in posizione baricentrica rispetto alla concessione e con le caratteristiche tecniche di cui alla precedente ordinanza n°57/2007, e ciò’ al fine di consentire all’assistente bagnante una maggiore e piu’ ampia visuale delle eventuali situazioni di emergenza.
VISTI gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli att. 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO l’art.59 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977;
VISTO l’art.77, comma 2°, della Legge Regionale n.14/99;
VISTO il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 Ottobre 1991, relativo alla liberalizzazione delle tariffe;
VISTA la legge 25 Agosto 1991,n° 284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°1161 del 30.07.2001, come modificata dalle DD.G.R. n°425/2002 e 373/2003, avente ad oggetto “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi della L.R. n. 14/99;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 Luglio 2002, n. 311 relativo al l’approvazione del “Piano di utilizzazione dell’arenile (P.U.A.)” nel Comune di Sperlonga pubblicato sul B.U.R. n°22 del 10-08-2002;
VISTE le direttive da ultimo emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo, con la circolare n. 120/Serie I/Titolo: Demanio Marittimo in data 24.05.2001;
VISTE l’Ordinanza n. 53/07 in data 07.05.2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Gaeta, nonché l’Ordinanza n. 33/2011 emessa in data 20.05.2011 dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;
VISTO il D.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22, relativo alla raccolta di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 29 marzo 2001, n. 135 dal titolo” Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 373 in data 24.04.2003 avente ad oggetto “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999 n°14. Integrazione alle disposizioni ed adegumaneti normativi alla D.G.R. 30.07.2001 n°1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico-ricreativa”
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 in data 29.10.2004 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 30.12.2004);
VISTO l’art.1, comma 251, lett. e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. Finanziaria 2007) e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n°13 all’oggetto “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
VISTO il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n°11 all’oggetto “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 28062 in data 31.12.2010, relativo al conferimento di incarico di Capo del Settore Urbanistica-Demanio;
CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.996. in data 29.10.2004 e successive modifiche e integrazioni – riconoscendo al Comune di Sperlonga lo status di città d’arte ed a prevalente economia turistica – facultizza il medesimo Ente ad articolare in modo ampio e flessibile l’orario di apertura delle attività commerciali in genere, nei periodi di maggiore affluenza turistica;
CONSIDERATO che le bellezze ambientali del litorale (storico-culturali,paesaggistiche-naturalistiche, archeologiche ed artistiche) e le favorevoli condizioni climatiche, richiamano notevoli flussi turistici nei periodi primaverili ed autunnali, con l’esigenza di fornire adeguati servizi di interesse pubblico, a tal fine , si ritiene indispensabile stabilire l’apertura delle attività balneari dal 1°Aprile al 31 Ottobre;
SENTITE le Organizzazioni sindacali di categoria;
SENTITO Il Capo Area III°-Responsabile della Polizia Locale-
SENTITO L’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
O R D I N A
ART. 1
STAGIONE BALNEARE – DURATA
- La stagione balneare è compresa tra il 1°Aprile e il 31 Ottobre di ogni anno.
- Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari - le cui attività devono iniziare entro il 1° Aprile e terminare almeno il 31 Ottobre - il servizio di salvataggio dovrà essere sempre erogato.
- Ove una struttura balneare, munita di regolare titolo abilitativo sotto l’aspetto urbanistico, demaniale e commerciale, intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare o successivamente alla sua conclusione, dovrà presentare apposita richiesta all’Area IV^ Settore Demanio entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello cui si riferisce la deroga all’apertura o alla chiusura dello stabilimento. In tali casi di apertura o chiusura in deroga, previa autorizzazione dell’intestato Ufficio, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei soli giorni festivi e prefestivi, con le modalità prescritte dal successivo comma 1.4 e dall’art. 5 della presente ordinanza.
- Nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dal precedente comma 1.3 e limitatamente ai giorni feriali, deve essere inalberata la bandiera rossa indicante la balneazione NON sicura e devono essere posizionati nell’arenile in concessione almeno 2 (due) cartelli ben visibili - redatti almeno in italiano ed inglese - recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SOCCORSO ED ASSISTENZA BAGNANTI" --- “WARNING, BALNEATION IS NOT SAFE, THE LIFEGUARD IS NOT IN CHARGE FOR RESCUE SERVICE AND ASSISTANCE”.
ART. 2
ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
- La zona di mare, fino ad una distanza di 200 (duecento) metri dalla battigia, è riservata alla balneazione.
- In presenza di coste a picco sul mare, tale zona è riferita ad una distanza di metri 100 (cento) dalla costa.
- Il limite della zona di balneazione - eccetto quella disciplinata al precedente punto 2.2 - deve essere segnalato a cura dei concessionari con il posizionamento di gavitelli biconici di colore bianco, emergenti a non meno di cm. 30 (trenta) dal livello dell’acqua, saldamente ancorati al fondale e posti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro; i concessionari hanno altresì l’obbligo – conformemente all’art. 3 dell’Ordinanza compartimentale n. 53/07 citata in premessa - di segnalare la fascia di sicurezza di 250 (duecentocinquanta) metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore rosso o arancione, emergenti a non meno di cm. 30 (trenta) dal livello dell’acqua, saldamente ancorati al fondale e posti parallelamente alla linea di costa ad una distanza non superiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro.
- I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto. AI fine di evitare l'apposizione di segnaletica costituente intralcio alla balneazione ovvero la precarietà - per effetto delle mareggiate - della segnaletica stessa, il limite di tali acque sicure (metri 1,60 max. di profondità ) deve essere segnalato con cartello - redatto almeno in italiano ed inglese - apposto su palo ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE – MT. ______ DI PROFONDITA’" – “WARNING SAFE WATER LIMIT – MT. ________ OF DEPTH” .
- Nella zona di mare di 200 (duecento) metri dalla linea di battigia, E' VIETATO:
- il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti impiegati per il servizio di salvataggio bagnanti, nonché dei natanti a remi tipo jole, pattini, canoe, mosconi, lance, pedalò e simili. Le imbarcazioni a motore, vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - nonché le moto d'acqua e le tavole a vela dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
- l’utilizzo delle tavole da surf, skysurf, kitesurf e similari;
- l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente disciplinati con apposita concessione demaniale marittima.
- La fascia di mare compresa tra i 200 (duecento) e i 250 (duecentocinquanta) metri dalla linea di battigia è interdetta - fatti salvi i casi di forza maggiore - alla navigazione, alla balneazione, alla pesca comunque effettuate.
- E’ altresì vietato l’ormeggio ai gavitelli delimitanti le fasce di sicurezza di cui agli artt. 2.3 e 7.2 lett. c) della presente ordinanza.
- Entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti e dagli approdi è vietata la sosta di unità.
ART. 3
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE
- E' vietato fare il bagno:
a) nei porti e nei canali navigabili;
b) nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e dalle strutture portuali, nonché, dalle foci dei canali navigabili;
c) fuori dai porti, nelle zone destinate alla mitilicoltura e a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o militari alla boa o all'ancora;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto, opportunamente segnalati;
ART. 4
PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE
- Sulle spiagge del territorio del Comune di Sperlonga E' VIETATO:
- lasciare natanti in sosta - fatta eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio - qualora tale sosta comporti intralcio allo svolgimento in sicurezza dell’attività balneare;
- lasciare sulle spiagge libere sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, ecc., la fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza. Nei casi in cui la profondità dell'arenile è minore di metri 15 (quindici), l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità stessa;
- campeggiare o comunque installare tende o strutture similari;
- transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli addetti alla pulizia degli arenili limitatamente alla fascia oraria compresa dalle ore 19.30 alle ore 08,30.;
- praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purchè muniti di brevetto o titolo abilitativo equipollente;
- tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza autorizzazione Comunale ovvero organizzare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzi di aerei;
- sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione
- Lungo il litorale marino nonché nelle vicinanze dello stesso offrire a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano, l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti Autorità ogni violazione del suddetto divieto.
- Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nullaosta dell’Ufficio Demanio Marittimo comunale.
ART. 5
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO
- Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08,30 alle ore 19:30.
- Oltre a quanto previsto nel precedente comma 5.1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza comunale di esercizio e dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità.
- I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto ai commi 1.3 ed 1.4 del precedente articolo 1 - devono:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;
- esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;
- organizzare e garantire, durante gli orari di apertura, il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con una torretta di avvistamento obbligatoria e un assistente bagnante abilitato al salvataggio dalla Societa’ Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto. Il punto di salvataggio composto da assistente bagnante,torretta di avvistamento e attrezzature di cui al punto 5.8 dovra’ essere posizionato di norma al centro della concessione Demaniale o comunque in posizione da avere la piu’ ampia visuale possibile, avra’ un campo di azione in misura massima di ml.85 a dx e ml.85 a sx dal luogo di posizionamento.
- ferma restando l’osservanza di quanto disposto dal precedente art. 4.1.3, garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area in concessione, specie nei casi di impossibilità di accesso per interclusione attraverso gli arenili liberi contigui all’area in concessione;
- Nei casi di apertura o chiusura in deroga, previsti dall’art. 1 comma 1.3, il servizio in questione dovrà essere garantito nei soli giorni festivi e prefestivi con almeno un assistente bagnante ogni 170 (centosettanta) metri di fronte-mare.
- L’assistente deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifichi la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.) e deve essere dotato di fischietto.
- L'assistente non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore previa sostituzione con altro operatore abilitato - e deve stazionare nella postazione di cui al successivo comma 5.8 oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio.
- Ove non risulti assicurato il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, si procederà alla chiusura d’autorità della struttura, fino all'accertamento del ripristino del servizio.
- Allo scopo di consentire la fruizione dei pasti e del periodo di riposo previsti dalla vigente normativa contrattuale collettiva a favore degli assistenti bagnanti, nell’arco temporale dalle ore 13:00 alle ore 15:00 il servizio di soccorso ed assistenza bagnanti sarà espletato dagli stessi con un campo di azione in misura massima di mt 170 a dx e mt 170 a sinistra dal luogo di posizionamento del punto di salvataggio (torretta) che, a causa di tale eventualità, sarà attivo alternativamente sui due punti di salvataggio contigui. Il coordinamento del servizio sarà a totale cura e responsabilità dell’affidatario del servizio di gestione salvataggio ed assistenza bagnanti.
- In un punto dell’arenile in concessione, che consenta la più ampia visibilità, deve essere allestita una postazione di salvataggio permanentemente dotata di:
- un binocolo;
- un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" e dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere destinata ad altri usi.
- Ai punti estremi del fronte-mare in concessione, in prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
- Qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolare attenzione, dovrà essere issata - a cura del concessionario - su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa.
- In caso dì vento forte deve essere issata, su apposita antenna visibile, una bandiera gialla recante la scritta - almeno in italiano ed inglese - "VENTO PERICOLOSO" --- “DANGEROUS WIND”.
- Nelle citate circostanze di pericolo è, comunque, vietato mantenere gli ombrelloni aperti e mettere in mare materassini, battelli di gomma e simili. In tali casi i bagnanti devono essere avvertiti della situazione di pericolo, a cura del personale di servizio dello stabilimento, ricorrendo, ove possibile, anche all’impiego di mezzi fonici.
- Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, costituito da:
- tre bombolette individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalle normative vigenti.
- Il concessionario ha l’obbligo di curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; in particolare, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3 (tre) dall’asse di sostegno di ogni singolo ombrellone per ogni singola fila.
- Le aree demaniali marittime assentite in concessione devono essere delimitate – a cura dei concessionari e fatta eccezione della fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia - con sistema a giorno (palo e corda di sezione facilmente visibile), di altezza non superiore a metri 1,30 (unovirgolatrenta) che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.
- Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all’intestata Area IV^ Gestione del Territorio-Settore Demanio, per congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.
- Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del concessionario.
- I concessionari/gestori devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose. In particolare, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina o all’Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli bilingue (italiano ed inglese) indicanti il pericolo “ATTENZIONE PERICOLO ORDIGNI” – “WARNING REMAINS OF WAR”. I concessionari/gestori devono altresì indicare - con idonei segnali con le caratteristiche di cui sopra - pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
- Presso ogni stabilimento balneare dovranno essere tenute in perfetto stato di manutenzione e pronte all’uso le dotazioni e/o i materiali di cui al precedente comma 5.13 lett. a), b), c) e d).
- I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
- E' vietato l’uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico.
- I servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi.
- E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.
- I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio,in rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a “rischio specifico d’incendio” (es.cabine elettriche, impianti produzione calore, cucine,ristoranti, ecc) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.
ART. 6
DISCIPLINA DELLA PESCA
- Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 4.1.14, nonché, dagli artt. 128,129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, E' altresì VIETATO:
- l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca in qualsiasi orario nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia, nel periodo 1 aprile – 30 ottobre;
- l'attraversamento, con arma subacquea carica, delle zone frequentate dai bagnanti.
- Resta salva la facoltà in capo all’Autorità Marittima di autorizzare manifestazioni aventi per oggetto pesca sportiva.
ART. 7
ACQUASCOOTERS O MOTO D’ACQUA E MEZZI SIMILARI – NOLEGGIO ED UTILIZZO
NORME DI COMPORTAMENTO – CORRIDOI DI LANCIO
- Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Sperlonga ha l’obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse.
- I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza di metri 20 (venti). Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte-mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti);
- profondità non inferiore a metri 250 (duecentocinquanta);
- delimitazione costituita da gavitelli biconici di colore giallo, collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di metri 50 (cinquanta);
- individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di limitazione;
- posizionamento, in modo ben visibile, all'inizio del corridoio, lato terra, di un apposito cartello - redatto in più lingue ed almeno in inglese - recante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE" -------“PASSAGE OF BOATS – BATHING PROHIBITED”.
- Le unità da diporto hanno l’obbligo di attraversare detti corridoi a lento moto e comunque in modo da evitare eccessive emissioni di scarico ed acustiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti.
- L’atterraggio e la partenza, con motore acceso, delle predette unità da diporto deve avvenire esclusivamente all’interno dei corridoi di lancio e ad una distanza non inferiore a mt. 70 (settanta) dalla linea di battigia.
- E’ vietato ormeggiare all’interno dei corridoi di lancio.
- E’ consentita la navigazione di acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteomarine favorevoli, ad una distanza non superiore ad un miglio dalla costa.
- Ai predetti natanti da diporto è fatto divieto di navigare:
- ad una distanza inferiore a mt. 500 (cinquecento) dall’imboccatura dei porti e dei canali, ad eccezione delle manovre effettuate per l’entrata/uscita dai porti e dai canali sorgitori;
- negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
- nelle zone di mare riservate alla balneazione.
- Oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, sulle spiagge ricadenti nel Comune di Sperlonga è altresì vietato:
- depositare acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari, nel corso della stagione balneare, fatta eccezione delle aree a ciò appositamente destinate con espresso provvedimento amministrativo;
- tenere depositi di carburanti di qualsiasi tipo – entro qualunque contenitore -, nonché effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi od altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari, mediante l’ausilio di carrelli a propulsione meccanica di qualsiasi tipo (es.: autoveicoli, trattori, ecc.).
- I conduttori di acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari nonché le persone trasportate su detti natanti da diporto devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui viene svolta la navigazione.
- Gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari devono essere muniti delle seguenti dotazioni di sicurezza:
- Oltre a quanto previsto dal precedente art. 4, sulle spiagge ricadenti nel Comune di Sperlonga è altresì vietato:
- una cintura di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
- una cima galleggiante idonea al rimorchio.
- Gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari devono essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del pilota.
- Il numero massimo delle persone da imbarcare non potrà superare quello prestabilito dal “Certificato di Omologazione”, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata nei modi e nelle forme di legge.
- Fatta salva l’osservanza dell’Ordinanza n. 33/2011 emessa in data 20.05.2011 dal Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, il noleggio di acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari deve essere effettuato, osservando le seguenti ulteriori prescrizioni:
- il titolare dell’attività di noleggio o altra persona preposta devono essere muniti di brevetto di assistente salvataggio ed hanno l’obbligo di sostare presso la zona dove viene esercitata l’attività stessa;
- l’attività di noleggio può essere effettuata dalle ore 09.00 alle ore 19.30;
- il noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti e delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, facendo sottoscrivere al noleggiante espressa attestazione completa altresì delle generalità del medesimo, da annotare su apposito registro vidimato dall’Autorità marittima;
- nelle immediate vicinanze della zona dove si svolge l’attività di noleggio deve essere prontamente disponibile un idoneo natante a motore, da utilizzarsi esclusivamente per le emergenze in mare; tale natante deve essere munito di idoneo cavo di rimorchio e di una cassetta di medicinali per il pronto soccorso, conforme alla vigente normativa antinfortunistica.
- Gli acquascooters o moto d’acqua e mezzi similari devono essere dotati di un dispositivo telecomandato di spegnimento a distanza non inferiore a mt. 200 (duecento) dalla costa.
- I corridoi di lancio gestiti da titolare di concessione demaniale marittima potranno essere installati previa semplice comunicazione, con allegata planimetria, da trasmettere all’Autorità Marittima Comunale nel pieno rispetto dei superiori punti 7.2 e seguenti della presente Ordinanza.
ART. 8
SERVIZIO DI SALVATAGGIO COLLETTIVO
- I concessionari di strutture balneari hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione dell’ Autorità Comunale competente e che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa , secondo quanto stabilito al precedente punto 5.3.3. ;
- Detto piano collettivo di salvataggio dovrà indicare, inoltre, il soggetto responsabile dei l'organizzazione di tale servizio.
- I Concessionari contigui, le eventuali Associazioni di Concessionari o associazioni all'uopo costituite, che intendono organizzare il servizio di salvataggio, devono inviare all’Autorita’ Comunale, entro il 20 Marzo dell’anno in cui deve essere erogato il servizio, una proposta di «Piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità dei legali rappresentanti, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio.
- L’intestato ufficio competente Comunale potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio, per una migliore funzionalità dei servizio.
- Nelle more dell’approvazione dei piani, nonché in caso di mancata approvazione ovvero di mancato accordo tra le Associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.
- Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, dotandosi di torretta avente i requisiti tecnici previsti nell’allegato della presente Ordinanza.
- I punti di salvataggio fissi (torrette) dovranno essere attivi nel periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno con installazione a cura dell’organizzatore del servizio di salvataggio collettivo. Al di fuori di tale periodo le strutture balneari aperte al pubblico hanno l’obbligo di gestire il servizio di assistenza e salvataggio in forma autonoma: essi dovranno all’uopo installare un ombrellone di colore rosso ben visibile che indicherà la postazione dell’assistente bagnante che dovrà possedere i requisiti e le dotazioni previsti dall’articolo 5.4 e seguenti.
ART.9
BALNEABILITA’ DELLE ACQUE – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL’UTENZA
- I titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di Sperlonga sono obbligati ad affiggere all’ingresso delle aree in concessione ed in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alla vigente Ordinanza balneare, anche apposito cartello delle dimensioni minime di cm 50x70 - redatto almeno in italiano ed in inglese - che informi sullo stato di balneabilità delle acque “ACQUE BALNEABILI --- BATHING WATER” come disciplinato dalle previste Ordinanze comunali, nonché su eventuali pericoli e sugli orari e sui servizi erogati.
ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI
- La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente Ordinanze balneare n°57/2007 del 02.07.2007;
- I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero dell’articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.
- La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sperlonga nonchè sui siti internet http//: www.comunedisperlonga.it, sezione il Comune – voce Atti Ufficiali – Ordinanze http//: www.guardiacostiera.it, e sarà notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia ed ai titolari degli stabilimenti balneari di Sperlonga.
- E’ fatto obbligo a tutti di osservare la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore immediatamente all’atto della pubblicazione.
- Per quanto non previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e legislative in materia.
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IL CAPO DEL SETTORE Geom. Massimo Pacini |
AVVISI E CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI
- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare li bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci Il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare li bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarti mai a più di 50 (cinquanta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa