Impianto di Tiro a Volo in località Curtignano verso la riapertura

Dopo 30 anni di battaglie giudiziarie arriva la svolta grazie al piano di zonizzazione acustica. La matassa burocratica sbrogliata grazie all'avvocato Andrea De Benedictis

Avv. Andrea De Benedictis
07/04/2018
Comunicati Stampa
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In data odierna è stata depositata dal sottoscritto avvocato presso il Comune di Fondi “Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” concernente l’attività di Tiro a Volo del sig. Riccardi Marcello, sita in Fondi, Via Provinciale per Lenola, località Curtignano, nei confronti della quale era stata disposta la chiusura con ordinanza sindacale n. 1025 del 04.10.1993, emessa dall’allora sindaco pro tempore del Comune di Fondi per tutela della salute pubblica, accertata l’incompatibilità dell’impianto alla normativa di cui al D.P.C.M. del 01.03.1991, riguardante i limiti massimi di esposizione a rumore.

Dopo quasi trent’anni ed innumerevoli battaglie giudiziarie, conclusesi con un nulla di fatto, sembra essersi trovata la soluzione per una riapertura della struttura, la cui licenza è tutt’ora in possesso del sig. Riccardi Marcello. Il Comune di Fondi, con delibera della G.C. n. 37 del 10.03.2011, ha adottato un Piano di Zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e della Legge Regionale Lazio n. 18 del 03.08.2001.

Orbene, l’impianto di “Tiro a Volo” del sig. Riccardi Marcello ricade nella Zona II del Piano di Zonizzazione, classificata come “Area prevalentemente residenziale”, con limite diurno (che va dalle 6:00 alle 22:00) di 55 decibel (dB). Dalla Relazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta dall’ing. Eugenio Rosato, tecnico competente in acustica ambientale, effettuate le relative misurazioni, utilizzando cabina coibentata realizzata con pannello fonoassorbente, sono risultati valori inferiori a quelli massimi di 55 dB consentiti dal Piano di Zonizzazione per la zona in questione.

I Giudici Amministrativi del Tar Lazio - Sez. Latina, già con la sentenza n. 413 del 29 aprile 2005, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato nel 2001 dal Sig. Riccardi Marcello con il quale veniva chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 1025/93, avevano comunque legittimato il titolare della licenza ad interloquire con il Comune di Fondi, attribuendo allo stesso Ente un vero e proprio obbligo giuridico di provvedere ad avviare un procedimento di riesame circa la verifica della permanenza o meno all’attualità dei presupposti fondanti l’ordinanza n. 1025/93, con la quale era stata disposta la chiusura dell’impianto.

Proprio in considerazione di quanto statuito dai Giudici Amministrativi, il sottoscritto avvocato ritiene appunto di dover interloquire con l’Ente, anche e soprattutto, alla luce dell’adozione da parte del Comune di Fondi del Piano di Zonizzazione regolante tale materia e delle misure adottabili dal titolare della licenza per rientrare nei limiti imposti da tale normativa. Da ciò, la decisione, suggerita dal tecnico competente all’uopo incaricato, di depositare “Relazione Tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” attestante la conformità dell’impianto al Piano di Zonizzazione una volta effettuata coibentazione, mediante l’apposizione di determinati pannelli fonoassorbenti.

Ora, pertanto, la riapertura della struttura non sembra più un miraggio.

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