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Abusi edilizi alle Querce? Fratelli d'Italia: "In questa città tutto sembra possibile"

Le residenze realizzate in una zona dove dovevano sorgere "attrezzature di quartiere e scolastiche"

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Il Circolo cittadino di Fratelli d'Italia, circa l'operato dell’Amministrazione Comunale di Fondi, punta il dito sulla costruzione di villini in località “Querce”, autorizzata illegittimamente su area localizzata all'incrocio di via Querce e via della Ripa.

La predetta area, gravata dal PRG ancora vigente da Vincolo Conformativo non assoggettabile a scadenza quinquennale fin dall’autorizzato PRG ( D.R. n. 1353 del 20.03.1978) a distanza di anni quaranta circa con disinvoltura amministrativa del Comune, viene interessata da Permesso di Costruire senza riguardo ai Vincoli urbanistici apposti: “Attrezzature di quartiere – Scolastiche S1 – Rispetto stradale e Vincolo Idrogeologico” .

Tale grave operazione amministrativa dimostra che in questa città per la pubblica amministrazione tutto è possibile e fattibile, dimenticando le passate affermazioni del sindaco circa gli Indirizzi di Governo nell’assunzione del mandato amministrativo 2015-2020:

“Il compito di un Sindaco è quello di restituire al termine del mandato una città migliore, di lavorare per una società più giusta, di compiere scelte che sappiano andare nella direzione del bene comune e della tutela di chi è più debole”.

La delusione cittadina è ancora più palpabile giacché il nostro sindaco in passato ha rivestito anche la carica di assessore all’Urbanistica, senza rendersi conto ancora oggi che “l’Urbanistica è la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti i suoi aspetti e detta le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della qualità urbana e territoriale mediante il P.R.G., strumento sostenuto da Regolamenti, leggi ed organizzazioni amministrative".

Quindi, il Permesso di Costruire nell’area indicata contrasta con la Destinazione urbanistica assegnata, in quanto provvedimento strettamente vincolante alla conformità urbanistica-edilizia degli indirizzi programmatici della pianificazione e, a supporto di quanto affermato, si richiama in toto il disposto dell’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. oltre la Sentenza del 31.08.2018 della IV Sezione Consiglio di Stato che chiarisce la natura conformativa e non espropriativa, in particolare “ i vincoli apposti dal Comune in sede di P.R.G. ai fini della Zonizzazione delle aree hanno natura Conformativa e non Espropriativa; in particolare il vincolo destinazione urbanistica “ Zona Attrezzature di Interesse Pubblico” impresso ad un area dal P.R.G. ( come nel caso preso in esame) non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza QUINQUENNALE , bensì costituisce un vincolo CONFORMATIVO con validità a tempo INDETERMINATO e senza obbligo di indennizzo, in quanto le attrezzature in questione configurabili al vincolo “ VERDE di Quartiere” chiarito da recenti SENTENZE ( Cfr Consiglio di Stato , Sez. IV , 24 maggio 2018, n. 3166; 13 ottobre 2017, n. 4748; 12 aprile 2017, n. 1700) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico come previsto dall’art. 17 delle Norme di Attuazione del vigente P. R. G. anche quando  le attrezzature in questione hanno carattere privatistico.

Corre anche l’obbligo di fare chiarezza sul fatto che il Vincolo Conformativo o di inedificabilità senza limite temporale non prelude all’esproprio mentre quello espropriativo, e/o innaturale, ha limite temporale di decadenza quinquennale per assenza di Piani Attuativi (Piano Particolareggiato e Piano di Lottizzazione). Infatti, nell’ipotesi molto remota che la predetta area fosse stata assoggettata a Vincolo espropriativo, con distinguo dello stesso in Vincolo preordinato all’esproprio e Vincolo sostanzialmente espropriativo originati comunque da decisione amministrativa, la decadenza degli stessi, comporterebbe una serie di effetti tra i quali l’assoggettamento del terreno alle normative che disciplinano i Comuni sprovvisti di P.R.G. ovvero, “ Zona bianca” o non pianificata, caratterizzata da indice di edificabilità ridotto e, nel caso in cui l’area ricadesse fuori Perimetrazione urbana e nella fattispecie non lo è, gli interventi di nuova edificazione sarebbero comunque possibili e assoggettati alla densità massima fondiaria di 0.03 mc/mq di superficie quale Indice di Fabbricabilità ( Zona Agricola).

Pertanto, il locale Circolo cittadino di FDI invita le autorità competenti ad esaminare la questione e a fare giustizia, per il rispetto di quanti hanno costruito, per necessità e non per speculazione, abusivamente le loro abitazioni, sottoponendosi a gravami per legittimare le stesse attraverso i vari Condoni Edilizi susseguitesi negli anni.

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