Riceviamo dal gruppo 'Movimento 5 stelle di Monte San Biagio' una lettera aperta relativa alle prossime elecioni comunali, che pubblichiamo integramente:
Il Meetup Amici di Beppe Grillo di Monte San Biagio esprime il proprio pensiero per l’adozione di comportamenti da tenere nel corso della propaganda elettorale in occasione delle elezioni Amministrative ed Europee indette per domenica 25 maggio 2014. Riteniamo indispensabile adottare comportamenti ed azioni che assicurino il sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantiscano la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico del comune di Monte San Biagio. In modo particolare il Movimento 5 Stelle si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri candidati ed elettori: le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 17) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 21), o strumenti atti ad offendere; il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004). Il Movimento 5 Stelle di Monte San Biagio ritiene che i manifesti abusivi, simbolo della brutta politica, siano: anti-ecologici (la colla, la carta usate in un tempo in cui tutti hanno un cellulare per ricevere sms e molti, moltissimi ormai usano il web); illegali: (laddove attaccati negli spazi non destinati a tale uso come cassonetti dell’immondizia, muri di palazzi o addirittura spazi destinati ad altre affissioni.); danneggiano il commercio perché spesso coprono i manifesti regolarmente pagati dalle imprese per pubblicizzare le loro attività; abusivi specie quando sono affissi sugli spazi preposti senza pagare la tassa; impiegano (anche) i fondi del finanziamento ai partiti; antiestetici perchè danneggiano visivamente le città italiane spesso veri e propri patrimoni artistici; sfruttano spesso lavoro nero; contribuiscono infine a diminuire il livello culturale del dibattito politico. Il Movimento 5 Stelle di Monte San Biagio auspica, quindi, che l’Amministrazione Comunale – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali – come per legge: provveda alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (D. L.vo 507/93); rimuova ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. E sottolineamo inoltre che le spese sostenute per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007); Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni devono essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).
Ricordiamo agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate, ed in particolare che: devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall’art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 3 della legge 130/75); dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (24 aprile 2014) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956 come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75); non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano; dal 25 aprile 2014 possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso al Questore (previsto dall’articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75). In forza dell’art. 59. comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del
Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
1. dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi
demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
2. dal giorno antecedente quello della votazione (24 maggio 2014) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall’art. 8 della L.n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge
212/56, come sostituito dall’art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall’art 1 della legge 130/75;
3. nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa; la Prefettura interesserà le
competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.
Noi ci impegniamo infine ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti di chi non osserverà le norme di legge richiamate.