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Pignoramento pensione minimo vitale: Antonetti racconta la sua storia e aggiunge: "L'amministrazione viola la normativa"

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Pignoramento pensione minimo vitale

L'amministrazione Maschietto viola la normativa

Aperta intimidazione verso gli avversari politici.

Un vero e proprio atto di intimidazione politica è stato compiuto dall'amministrazione Maschietto, in aperta violazione di legge vigente orami da anni in materia.

Un atto che ferisce la dignità umana, il senso comune del vivere, di comportarsi, di rapportarsi alla comunità cittadina amministrata.

Il sottoscritto Gianfranco Antonetti, già amministratore del comune di Fondi, sostenitore del progetto civico di Luigi Parisella, andando l'altro ieri a prelevare la somma di euro 50 (dall'importo residuo mensile di 99 euro disponibile), si è visto rifiutare il prelievo dallo sportello bancomat. Entrato in banca per chiedere lumi, la direttrice con estrema gentilezza ha verificato l'esistenza di un atto di pignoramento comunicato all'istituto e disposto dal Comune di Fondi. Con mia somma meraviglia ho capito subito l'antifona, come si suol dire, e cioè che si era al cospetto di un vero e proprio atto di ritorsione nei miei confronti.

All'indomani dell'esito elettorale è scattata proditoria l'operazione vendetta, nonostante che il sottoscritto in precedenza avesse richiesto la possibilità di rateazione del debito verso il comune, come è testimoniato dagli atti esibiti all'apposito Ufficio legale (Cedolini di pensione, certificato ISEE) avendo come unica fonte d'entrata l'assegno mensile di pensione Inps di euro 650,00 gravato altresì dalla cessione del quinto per euro 121,00 mensili.

Per cui, giammai il comune avrebbe potuto disporre l'atto di pignoramento essendo a conoscenza dello stato economico del sottoscritto certificato da documenti emanati dagli enti pubblici preposti.

Giova riportare la normativa vigente in materia, che l'amministrazione Maschietto ritiene forse "carta straccia"?

Con riferimento al pignoramento delle pensioni, l’art. 13 del d.l. n. 83/2015 ha introdotto un nuovo comma all’art. 545 c.p.c. prevedendo che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (totale impignorabile 689,00 euro).

Ne deriva che la parte di pensione, pari ad una volta e mezzo la misura dell’assegno sociale, sarà assolutamente impignorabile, rimanendo invece assoggettato al pignoramento, nei limiti del quinto,l’importo residuo risultante dalla differenza tra la somma globale del trattamento e quella corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà.

Pertanto, a seguito di tale improvvido ed odioso provvedimento il sottoscritto resterà senza alcuna entrata mensile fino alla decisione del giudice che chissà quando avverrà.

Fondi, 27 novembre 2020 gianfranco antonetti


 

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