E’ stata emanata l’ordinanza relativa alle modalità di accensione occasionale di residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole. Invito i cittadini al rispetto delle regole ed evitare di incorrere in pesanti sanzioni.
Lo afferma in una nota Carmine Masiello, assessore all'Ambiente, alla Sanità e al Terzo Settore del Comune di Monte San Biagio.
L’ordinanza che resterà in vigore fino al 14 Giugno 2021 recepisce le disposizioni del legislatore nazionale che in merito al ‘materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture e consente ‘la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza dal Sindaco competente per territorio’ -dichiara l’assessore Masiello- inoltre si prende atto che l’attività di gestione dei residui vegetali mediante la combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici.
In base all’ordinanza è pertanto consentita occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture agricole e soltanto entro i seguenti periodi e orari: da domani 16 settembre fino al 28 febbraio dal sorgere del sole e fino alle ore 8.30 e dalle ore 15.30 fino al tramonto; dal 1 Marzo al 14 Giugno dal sorgere del sole e fino alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 fino al tramonto.
Diverse sono le prescrizioni da osservare, tra cui: lo spegnimento dei fuochi in caso di vento o in condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; la creazione di una fascia parafuoco di almeno 5 metri priva di vegetazione nel terreno in cui si esegue la combustione, la quale deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade; il divieto di combustione in caso di condizioni meteorologiche che favoriscano il ristagno della fumosità prodotta o l’accumulo verso il basso, tali da impedire la facile dispersione nell’atmosfera dei fumi e delle particelle.
L’inosservanza delle disposizioni, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto dell’ordinanza, è soggetta a sanzione amministrativa fino a 500 euro.